Il Club - Statuto - - Club dei NatiScalzi

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Statuto del "Club dei NatiScalzi"


TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo  1
E' costituita con sede in Quartu S. Elena, via Irlanda 54, l’associazione denominata “Club dei NatiScalzi".

Articolo  2
L'associazione nasce come estensione reale del sito web www.nati-scalzi.org.
Il suo simbolo ufficiale é riportato nella homepage del sito web www.nati-scalzi.org, on line dal primo gennaio millenovecentonovantanove.

TITOLO II – SCOPI

Articolo  3
L'associazione si propone di:
- affermare il diritto del cittadino di essere scalzo (barefooter) quando i contesti socio-ambientali e le circostanze lo consentano;
- promuovere la pratica dell'andare scalzi, denominata “barefooting”, nelle modalità e nei limiti previsti dalla legge; sia nel camminare che nella pratica di sport e di attività fisica;
- promuovere la diffusione e l’approfondimento della cultura “barefooting”, sia nei suoi aspetti pratici, che in quelli sociali, morali e spirituali di solidarietà tra persone e di superamento di pregiudizi e delle barriere geografiche, architettoniche, politiche, nazionalistiche, religiose e razziali che permangono nell’umanità;
- promuovere l’organizzazione di iniziative didattiche per l’approfondimento delle nozioni basilari e avanzate relative alla pratica del “barefooting” e alla sua applicazione sia nel camminare che nello svolgimento di sport e/o attività fisica;
- promuovere iniziative speciali utili per supportare, pubblicizzare, finanziare le attività associative ivi compresa la gestione dei beni strumentali e/o patrimoniali dell'associazione;
- collaborare, creando all’occorrenza, interazioni e sinergie, con altre associazioni e/o altri gruppi organizzati, i cui scopi siano analoghi a quelli dell'associazione o comunque attinenti alle sue finalità sociali;
- intraprendere attività editoriali ed informative relative all’attività ed all’oggetto associativo e/o ad essi correlate;- ottenere e diffondere, a favore degli associati, tutte le facilitazioni e informazioni connesse con gli scopi e le attività sociali;
- organizzare dibattiti, manifestazioni, conferenze, convegni, corsi, nei settori compresi e/o correlati all’oggetto dell'associazione;
- organizzare, anche a livello locale, manifestazioni, gare e tornei a scopo ludico e ricreativo, a titolo esclusivamente dilettantistico, che possano coinvolgere anche non associati e al fine di favorire, attraverso il gioco e la sana competizione, l’integrazione dei barefooters tra di loro e di questi ultimi con la società civile; 
- pubblicare bollettini stampati, riviste, giornali, eventualmente partecipando e/o concorrendo attivamente ad iniziative analoghe e/o connesse, anche col ricorso a mezzi informatici e/o telematici;
- istituire, sia in Italia che all’estero, sezioni periferiche e decentrate, nonché rappresentanze dell’associazione, che operino secondo le modalità e le limitazioni previste dal presente Statuto e dal regolamento emanato dal Consiglio Direttivo;
- curare i collegamenti con Enti, Associazioni ed Istituzioni, pubbliche e/o private, nazionali e/o internazionali che possano facilitare l'associazione nel raggiungimento delle finalità sociali e nello svolgimento delle attività che si prefigge di svolgere;
- agire per il conseguimento degli scopi associativi improntando tutte le attività sul principio di pari opportunità tra uomini e donne e sul rispetto dei diritti inviolabili della persona, fatti salvi i diversi ruoli che ciascuno ricopre all’interno dell'associazione;
- gestire strumenti informatici e/o canali telematici, i cui contenuti siano attinenti all’oggetto associativo, pur non trascurando la gestione di appositi spazi a tema libero che possano favorire la reciproca conoscenza e il reciproco affiatamento fra gli associati, e comunque tutto ciò nel rispetto dei limiti di privacy richiesto dagli associati stessi e in linea con le vigenti norme di legge e successive eventuali modificazioni.

Articolo  4
L'associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale.

TITOLO III – SOCI

Articolo  5      (modificato nell'Assemblea del 26/3/2011)
Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
Fondatori, Onorari, Ordinari, Aggregati, Juniores.
Fondatori sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta a rinnovo o ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota associativa, partecipano all’Assemblea degli associati con diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, svolgono attività pratica a seconda delle loro possibilità, partecipano alle discussioni sui Forum dell'associazione, in particolare su quello Sociale, godono di rappresentanza attiva e passiva.
Onorari sono coloro che si siano distinti, in campo nazionale ed internazionale, per particolari benemerenze nei settori di interesse dell'associazione e ricevano tale qualifica dall’Assemblea degli associati con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Gli associati Onorari possono partecipare e intervenire alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e possono altresì partecipare, se loro richiesto, alle riunioni del Comitato Direttivo, in entrambi i casi senza diritto al voto. Non godono di rappresentanza attiva e/o passiva, non sono eleggibili a cariche associative e non svolgono attività pratica.
Ordinari sono coloro che, maggiorenni, hanno richiesto e ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare all’Assemblea degli associati con diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, svolgono attività pratica a seconda delle loro possibilità, partecipano alle discussioni sui Forum dell'Associazione in particolare su quello sociale, godono di rappresentanza attiva e passiva. Tra gli Ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Per iscriversi in qualità di Ordinario è necessario dimostrare di essere “barefooter”, compilare per esteso l’apposito modulo di iscrizione secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo, attendere l’approvazione da parte di quest’ultimo o di un suo delegato, versare all'associazione la quota di iscrizione (comprensiva del costo della tessera), nella misura in cui verrà stabilita anno per anno dall’Assemblea degli associati.
Aggregati sono coloro che, maggiorenni, concorrono al raggiungimento dei fini associativi e solo occasionalmente possono svolgere attività pratica. Per l’ammissione a questa qualifica non è prevista alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo ed è sufficiente la richiesta di accedere al Forum libero dell'associazione. Gli associati Aggregati non prendono parte all’Assemblea degli associati, non hanno diritto al voto, non godono di rappresentanza attiva e/o passiva, non sono eleggibili alle cariche sociali e non sono tenuti al versamento della quota annuale. Partecipano alle discussioni sul Forum Libero dell'Associazione. Essi possono anche non essere “barefooter”.
Juniores sono coloro che, minorenni e nei limiti delle loro possibilità, possono concorrere al raggiungimento dei fini sociali e possono prendere parte alle discussioni sul Forum Libero dell'Associazione salvo le limitazioni previste dalla legge in materia di tutela dei minori. Essi non partecipano alle attività pratiche. Per l’ammissione alla qualifica di Associato Juniores è necessaria, oltre l’età minima di anni 16  (sedici) compiuti, l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione e che la domanda di iscrizione da parte del minore sia accompagnata dall’autorizzazione di un genitore e/o di chi esercita, sul soggetto, la patria potestà. Gli associati Juniores non prendono parte all’Assemblea degli Associati, non hanno diritto al voto, non godono di rappresentanza attiva e/o passiva, non sono eleggibili alle cariche sociali e non sono tenuti al versamento della quota annuale.
Al raggiungimento della maggiore età l'associato Juniores diviene automaticamente associato Aggregato.
Tutti gli associati, a prescindere dalla categoria nella quale risultano iscritti, si impegnano, dopo l’ammissione all'associazione, a rispettare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento Interno, le netiquette dei Forum, nonché le delibere del Comitato Direttivo e dell’Assemblea degli associati.

Articolo  6
Gli Associati hanno diritto di:
- possedere la tessera dell'associazione;
- indossare capi d’abbigliamento scelti dall'associazione (berrettini, magliette ecc.) riportanti il logo dell’Associazione;- partecipare alle discussioni sui Forum dell'associazione, e, in particolare, per gli Associati a cui è concesso, sul Forum Sociale;
- prendere visione e /o scaricare il materiale che viene messo a loro disposizione sul sito web dell'associazione;
- partecipare, ciascuno secondo quanto previsto per la propria categoria di associato, a tutte le attività dell'associazione a incontri, tavole rotonde, incontri reali, e altre iniziative organizzate dall'associazione stessa.
Gli associati hanno i doveri previsti dallo Statuto dell'associazione. In particolare:
1) Con l’adesione all'associazione l'associato assume l’impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento, nonché delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi dell'associazione sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori dell'associazione  e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
2) Non sono ammesse iniziative o attività, oggetto degli scopi statutari dell'associazione, svolte dagli associati al di fuori del sodalizio e quindi in contrasto con l’impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali secondo gli indirizzi e le priorità deliberate dagli organi dell'associazione, ai vari livelli di competenza nazionale e sezionale.
3) Non sono ammesse iniziative degli associati in nome dell'associazione, a qualsiasi livello di competenza, se non da questo formalmente autorizzate con apposita delibera dei suoi organi competenti.
4) L’inosservanza da parte dell'associato degli impegni assunti con l’adesione all'associazione è in ogni caso perseguibile in conformità ai princìpi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento.

Articolo  7
La qualità di Associato si perde:
- per morte dell'associato;
- per dimissioni;
- per morosità;
- per provvedimento disciplinare da parte dell'associazione;
- per scioglimento dell'associazione. 

Articolo  8
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dell'associato che tenga comportamenti non conformi ai principi informatori dell'associazione ed alle regole della corretta ed educata vita associativa, i provvedimenti che ritiene opportuni per evitarne la ripetizione quali: il richiamo per iscritto, la sospensione e/o l’esclusione dalle attività sociali e, nei casi più gravi, di rifiuto del rinnovo annuale o di espulsione.
L'associato espulso può ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
Questa garanzia non si applica agli associati Aggregati e agli associati Juniores per espulsione a seguito di grave e reiterato comportamento scorretto nella partecipazione alle discussioni sul Forum Libero.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo  9
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- i Revisori dei Conti
- i Probiviri.
Il sito web www.nati-scalzi.org con i Social Network collegati è l’interfaccia ufficiale fra il Club e la società.Tutti gli organi del Club agiscono a titolo gratuito.

Capo 1 – Il sito

Articolo 10
Il sito web col forum associato è la sede naturale di incontro fra associati e su esso vengono pubblicate le comunicazioni dell'associazione.

Capo 2 Assemblea degli Associati

Articolo 11
L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti gli associati, e le sue decisioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.
L'Assemblea:
- approva annualmente il programma dell'Associazione e la relazione del Presidente;
- approva annualmente i Bilanci;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva i regolamenti interni e delibera eventuali modifiche
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle mozioni sottoscritte da almeno 1/5  (un quinto) degli Associati;
- delibera sulla composizione dei raggruppamenti regionali;
- elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri nel rispetto dell’Art. 13 del presente Statuto.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria due volte all’anno: entro il mese di marzo per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di ottobre per l’approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno successivo e per l'elezione delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea viene convocata mediante email, da inviarsi agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; contemporaneamente l'avviso deve essere pubblicato nel Forum dell'Associazione dei NatiScalzi.
L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora, della modalità tecnica utilizzata e l'elenco degli argomenti da trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali").
L’Assemblea si svolge sul web con modalità rese disponibili dalle tecnologie informatiche, che siano a portata di tutti gli iscritti. Ogni Associato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe di alcun tipo.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi almeno a ventiquattrore di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
L'Assemblea viene presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge un moderatore a cui spetta la direzione della discussione.

Articolo 12
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. Tuttavia:
- le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei 3/4  (tre quarti) degli aventi diritto al voto.
Le votazioni dei componenti del Consiglio Direttivo, avvengono esclusivamente mediante email inviate ad una casella speciale messa a disposizione dalla segreteria dell'associazione e da questa reindirizzate al segretario dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea alla sua conclusione divengono immediatamente esecutive.

Capo 3 – Il Consiglio Direttivo

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo é composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dal tesoriere; resta in carica tre anni e ciascun componente può essere rieletto non più di due volte di seguito. Al suo interno vengono designati il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo nomina anche il webmaster del sito o altre figure tecniche, secondo le esigenze dell'associazione.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Club. In particolare, il Consiglio Direttivo:
- coordina il programma annuale di attività dell'Associazione, da presentare all'Assemblea degli Associati;
- redige annualmente i Bilanci consuntivo e preventivo;
- designa incaricati del coordinamento e dello svolgimento di determinate attività sociali;
- vigilia sulla serietà del sito e dei Social Network associati;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;
- approva la costituzione delle sezioni.
Il Consiglio si riunisce almeno ogni sei mesi, via web, su convocazione del Presidente. La riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno 1/4  (un quarto) dei componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Al componente che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del biennio, subentra il primo dei non eletti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti iniziali dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni l’Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.
Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Articolo 14
Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni, convoca, ogni qual volta lo ritenga necessario, e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, attua le direttive e le deleghe specificatamente ricevute dal Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o di impedimento.

Articolo 15
Il Segretario attua operativamente le deliberazioni del Consiglio Direttivo, formula allo stesso proposte, sovraintende e coordina, d’intesa col Presidente, le iniziative e le attività dell'associazione, attua le direttive e le deleghe specificatamente ricevute dal Consiglio Direttivo. Il Segretario cura che siano redatti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, e, d’intesa col Tesoriere, la contabilità dell’Associazione; verifica che sia sempre aggiornato l’elenco degli iscritti, intervenendo tempestivamente col Consiglio Direttivo e col Presidente qualora ravvisasse ritardi o irregolarità. Cura direttamente, o tramite il webmaster, qualora non si trattasse della stessa persona, la pubblicazione dei verbali delle Assemblee degli Associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo sul Forum Sociale nonché gli avvisi di convocazione delle stesse. Il Segretario è altresì responsabile della conservazione, della tutela, del trattamento dei dati personali relativi agli associati in base alle normative in materia di privacy e ne è responsabile di fronte alla legge. Coadiuva il Presidente nel vigilare sull’applicazione e sul rispetto dei regolamenti interni e ne segnala al Consiglio Direttivo e/o al Presidente stesso eventuali violazioni.

Articolo 16
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità, tiene il registro di cassa, riscuote eventuali proventi delle attività, cura le spese e la fatturazione degli importi autorizzati dal Consiglio Direttivo e di importi che l'Associazione dovesse incassare a titolo di donazione, sovvenzione, sponsorizzazione da parte di terzi, prepara le relazioni finanziarie da presentare allo stesso Consiglio ed all'Assemblea, cura l'osservanza delle norme tributarie, se non viene nominato dall'Associazione un consulente specifico.

Capo 4 Esercizi sociali

Articolo 17
Gli esercizi sociali hanno durata dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; il bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e successivamente presentato all'Assemblea Generale per l'approvazione.

Articolo 18
L'Associazione terrà:
Libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario;
Libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario.
Libro degli associati e verbali Revisori dei Conti, sempre a cura del Segretario.
Libro Giornale a cura del Tesoriere.
I libri indicati possono essere tenuti anche su supporto informatico in modo da poterne sempre garantire la assoluta veridicità.

Capo 5 I Revisori dei conti

Articolo 19
Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo della contabilità sociale; è formato da tre componenti, eletti dalla Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un presidente. I Revisori possono essere convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio le notizie sull'andamento delle operazioni finanziarie che ritengono utili. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo della contabilità dell'Associazione e delle Sezioni.

Capo 6 I Probiviri

Articolo 20     (modificato nell'Assemblea del 26/3/2011)
Il Collegio dei Probiviri è un organo con mere funzioni conciliative e non configura un collegio arbitrale. Esso esperisce i tentativi di riconciliazione nelle controversie tra Associati, tra Associati ed Associazione, tra Associati ed Organi dell’Associazione e tra gli Organi dell’Associazione che potrebbero eventualmente insorgere in merito alle relazioni reciproche derivanti dall'esistenza dell'Associazione, dall'appartenenza alla stessa, nonché ai reciproci diritti e doveri come da statuto e regolamenti Associativi.
Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati. Esso elegge al suo interno un presidente con sistema di estrazione a sorte tra i componenti e con rotazione annuale fra essi. Il mandato dei Probiviri è triennale, salvo dimissioni. In caso di dimissioni di un Proboviro, l’Assemblea provvederà all’elezione del componente dimissionario entro sessanta giorni dalla comunicazione delle dimissioni. Il Proboviro così eletto rimarrà in carica solo fino allo scadere del mandato del Proboviro dimissionario.

Capo 7 Distribuzione territoriale

Articolo 21
Il territorio italiano viene diviso nelle seguenti aree, denominate Zone:
- Liguria, Piemonte, Val d’Aosta;- Lombardia;
- Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia;
- Toscana, Emilia e Romagna;
- Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise;
- Campania, Basilicata, Calabria, Puglia;
- Sicilia;
- Sardegna.

Articolo 22
Per favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sociali approvate dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni in ambito locale o regionale. Sono Sezioni Locali quelle composte da un minimo di cinque iscritti residenti in un Comune e nelle zone limitrofe al Comune stesso.
Qualora il numero degli iscritti nell’area di un Comune sia inferiore ai cinque e qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, può accorpare associati abitanti in diversi Comuni in una Sezione Regionale. Quest’ultima norma non si applica, per la loro condizione di insularità, alle regioni Sicilia e Sardegna che potranno avere Sezioni anche con tre soli iscritti. Qualora in una regione, fossero presenti iscritti residenti in luogo diverso dall’ubicazione delle Sezione Locale stessa, essi faranno riferimento alla Sezione Locale più vicina al loro luogo di residenza.
Le Sezioni saranno coordinate da un responsabile che viene detto Delegato, che potrà essere rispettivamente Locale, Regionale o Zonale, sempre designato dal Consiglio Direttivo.
Il Delegato risponde esclusivamente al Consiglio Direttivo ed alle sue disposizioni e si avvarrà della collaborazione di almeno due associati - che il Consiglio Direttivo si riserva di designare - con le funzioni di Vice Delegato e Segretario-Tesoriere.
Le nuove sezioni entrano a far parte dell'Associazione automaticamente dalla data di approvazione della loro costituzione da parte del Consiglio Direttivo e non possono sottrarsi agli obblighi che ne derivano.
Sono organi delle Sezioni:
- il Delegato;
- il Comitato sezionale;
- l’Assemblea della Sezione.

Articolo 23
In particolare, le Sezioni assumono i seguenti obblighi nei confronti dell'Associazione:
a) presentano al Consiglio Direttivo - a cura del loro Delegato - entro trenta giorni dalla loro istituzione il programma dettagliato delle iniziative e delle attività che intendono svolgere nel nuovo anno sociale con allegata copia del bilancio preventivo previsto;
b) presentano al Consiglio Direttivo - a cura del loro Delegato - entro trenta giorni dall’inizio di ogni anno sociale una relazione sui risultati conseguiti nel corso del precedente anno sociale per l’approvazione da parte dell’Assemblea, con allegata copia del bilancio consuntivo e dello stato patrimoniale;
c) trasmettono al Consiglio Direttivo l’elenco dei componenti il Comitato Sezionale e il loro recapito ufficiale, in ogni caso, entro sette giorni dalla loro nomina o dalla loro variazione;
d) vigilano sulla correttezza del comportamento istituzionale dei propri associati e, qualora ne vengano a conoscenza, informano tempestivamente il Consiglio Direttivo sugli eventuali casi di inadempienza di cui nel seguito;
e) comunicano al Consiglio Direttivo almeno a cadenza semestrale, lo stato d’avanzamento e di svolgimento delle iniziative e delle attività in corso e segnalano con tempestività eventuali problemi ostativi alla realizzazione del programma;
f) agiscono nel pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e soprattutto non agiscono mai in nome e per conto dell'Associazione, salvo approvazione del Direttivo;
g) agiscono in modo che tutte le azioni atte alla promozione del barefooting, primo fra tutti il reclutamento di nuovi Associati, siano a vantaggio primario dell'Associazione e solo indirettamente della sezione che le promuove;
h) si adoperano in collaborazione con il Direttivo, nel caso di organizzazione di raduni e manifestazioni a livello nazionale in una Zona ove sia presente una sezione, come sede ospitante, per favorirne l’organizzazione e il relativo svolgimento;
i) curano che eventuali incarichi interni non menzionati dal presente Statuto o dal successivo Regolamento dell'Associazione ed assegnati ad iscritti, siano sottoposti al Consiglio Direttivo per la loro approvazione;
j) segnalano al Direttivo abusi e limitazioni arbitrarie della libertà dei cittadini posti in essere da organismi pubblici e privati presenti sul territorio della Sezione, se ne vengono a conoscenza.
Le Sezioni Locali e Regionali hanno una gestione economica limitata e autonoma.
Le uniche entrate consentite sono limitate alle quote aggiuntive che dette Sezioni possono richiedere, solo ed esclusivamente agli associati Fondatori e Ordinari che le frequentano per le correnti spese di gestione della Sezione stessa e per le iniziative e attività che in essa si svolgono.
Eventuali quote aggiuntive devono essere concordate preventivamente, e caso per caso, con il Consiglio Direttivo e il loro ammontare non potrà eccedere la somma dei costi vivi di gestione delle Sezioni stesse, attività comprese.
Eventuali somme aggiuntive non rientrano nella gestione patrimoniale e contabile dell'Associazione.
La gestione economica delle Sezioni Locali e Regionali sarà affidata al Segretario/Tesoriere che ne risponderà in proprio e a norma di legge.
Non è consentito alle Sezioni di incassare alcuna cifra di danaro a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione, ne’ porsi come tramite tra l'associato e l'Associazione stesso provvedendo all’incasso per conto di quest’ultimo delle somme destinate alle iscrizioni o al rinnovo delle quote sociali. Le Sezioni non possono essere destinatarie di donazioni e lasciti di alcun tipo.
Qualora una Sezione desiderasse disporre di una struttura logistica ove riunire gli associati per lo svolgimento delle attività, i costi e i relativi canoni sono esclusivamente a carico degli associati Fondatori e Ordinari della Sezione; per nessun motivo, l'Associazione si farà carico di perfezionare contratti di locazioni e di fornitura di beni o servizi, ne’ fornirà alcun contributo alle Sezioni.
Non sono previste attività economiche o gestionali per le Zone, in quanto trattasi esclusivamente di raggruppamenti territoriali.
Al venir meno anche di una sola condizione prevista per le Sezioni dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà dichiararne inappellabilmente lo scioglimento, con effetto immediato.

Articolo 24
Gli Associati delle Sezioni hanno tutti i doveri previsti dallo Statuto dell'Associazione in quanto essi stessi sono associati all'Associazione.

Capo  8 Elezioni

Articolo 25
Sono eleggibili alle cariche sociali gli associati con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: alla data delle elezioni risultino iscritti all’associazione, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.
La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione all'associato, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
Ogni Associato ha diritto di candidarsi, con spirito di servizio, alle cariche elettive come Presidente o come Consigliere del Direttivo. L'Associato che intende candidarsi deve far pervenire alla segreteria dell'Associazione entro e non oltre quindici giorni prima della data fissata per le elezioni le proprie generalità accompagnate dal nick utilizzato nei forum dell'Associazione, in modo da consentire alla Segreteria stessa, di valutarne le condizioni di eleggibilità previste dallo Statuto e di inserire il nominativo nella relativa scheda elettorale.
Nella scheda per l’elezione del Presidente può essere espressa un’unica preferenza; in quella per l’elezione del Consiglio Direttivo possono essere espresse un numero di preferenze pari al numero delle cariche eleggibili. Al candidato alla Presidenza è consentita anche la candidatura come Consigliere, ma, nel caso in cui venisse eletto alla prima carica, i voti ricevuti come Consigliere verranno annullati.

Articolo 26
La segreteria predispone le schede di votazione con l’indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi pari alle cariche sociali poste in votazione. Il voto per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun associato:
a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale. La preferenza deve essere indicata con chiarezza;
b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro associato non candidato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il nominativo dell'associato che si intende eleggere.
Le schede riportanti un numero di preferenze superiore al numero dei candidati previsti nella scheda, saranno annullate. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche previste.
Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.
Qualora nell’elezione del Presidente, i più votati dovessero ottenere parità di voti, risulterà eletto, nell’ordine: chi sia Associato Fondatore, chi risulti iscritto da più tempo all'Associazione, chi risulti avere l’età anagrafica maggiore.
Lo stesso ordine di preferenza verrà applicato nell’elezione degli altri componenti del Consiglio Direttivo.
È escluso dal procedimento d’elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

TITOLO V - PATRIMONIO

Articolo 27
Il patrimonio Sociale è costituito:
- dal sito web e da quanto l'Associazione dovesse acquisire od acquistare;
- dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altro bene che venga elargito o donato da chicchessia a favore dell'Associazione.
Le entrate sociali sono costituite da:
- contributi elargiti esclusivamente a favore dell'Associazione;
- donazioni e lasciti;
- quote di iscrizione;
- attività marginali.

Articolo 28
I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un conto corrente intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico o presso l'Amministrazione Postale. Quando siano particolarmente esigui, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, verranno custoditi personalmente dal Tesoriere.

Articolo 29
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto all’UNICEF.
E' escluso qualsiasi riparto di attività fra gli Associati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 30
Il logo, lo spazio Web ed i Forum del sito NatiScalzi non possono essere concessi ad alcuno per motivi diversi dai fini dell'Associazione. Il Forum dell'Associazione é riservato agli associati e solo essi possono accedervi.


     

 

 



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